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LEGGE 9 dicembre 1977, n. 1004

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.

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Testo in vigore dal:  31-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao 1975, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1975.