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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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  • DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL
    SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

    Capo I
    DECENTRAMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • PROCEDURE
  • 6
  • 7
  • 8
  • agg.1
  • orig.
  • IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL
    PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
    UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

    Capo I
    IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN
    SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
  • 16
  • 17
  • NORME FINALI E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME FINALI
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  23-11-1977

Art. 19

Riserva di posti nei pubblici concorsi


Nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le predette amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione, o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali.
Nei bandi di concorso a posti di personale tecnico degli istituti scientifici e clinici sarà specificato quali posti messi a concorso siano riservati al personale di cui al comma precedente.
I posti riservati eventualmente non utilizzati sono trasferiti in aggiunta ai posti a concorso ordinario.