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LEGGE 25 ottobre 1977, n. 808

Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonchè disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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  • DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL
    SETTORE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E SNELLIMENTO DI PROCEDURE.

    Capo I
    DECENTRAMENTO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • PROCEDURE
  • 6
  • 7
  • 8
  • agg.1
  • orig.
  • IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL
    PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
    UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

    Capo I
    IMMISSIONI IN RUOLO E REVISIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
  • 9
  • 10
  • orig.
  • 11
  • NORME PARTICOLARI AI FINI DELL'ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IN
    SOPRANNUMERO E DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI
  • 16
  • 17
  • NORME FINALI E TRANSITORIE

    Capo I
    NORME FINALI
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Testo in vigore dal:  23-11-1977

Art. 11

Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie


Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1 gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'immissione in ruolo è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto.
L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.