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LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  30-6-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).
Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne è vicepresidente.
Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, determinandone l'oggetto.
Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.
Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:
a) con le regioni, attraverso la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale.
Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n.373 ha disposto (con l'art.13 comma 4) che il presente articolo cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 373/1994.