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LEGGE 8 agosto 1977, n. 583

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1982)
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Testo in vigore dal:  10-9-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)


A decorrere dal 1 gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:
"Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.
La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.
La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.
La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.
Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.
Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.
I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge".