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LEGGE 8 agosto 1977, n. 533

Disposizioni in materia di ordine pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/2001)
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Testo in vigore dal:  4-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo".
La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresì ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.