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LEGGE 22 luglio 1977, n. 444

Modifica alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.

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Testo in vigore dal:  13-8-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1977

LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO