stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1977, n. 404

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

nascondi
Testo in vigore dal:  2-8-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n: 1133, è aumentato di lire 400 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 197°8; lire 80 miliardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nell'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.