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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  26-8-1978
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Art. 4

((Presso le sezioni di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.
La commissione provinciale di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, può stabilire, su proposta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate all'attuazione dei progetti specifici di cui all'art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l'attività lavorativa.))

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.
È fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.
I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi
((i termini massimi indicati agli articoli 7, 26))
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