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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  26-8-1978
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Art. 24-bis

(( Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.
Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18.
I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività normative per le cooperative di cui all'articolo 27.
I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-bis.
Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente articolo 3-bis.))