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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  26-8-1978
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Art. 16-bis

(( Le regioni, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali possono organizzare in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedono periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l'assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica, ai sensi dell'articolo 16-quater.
I periodi di formazione non possono eccedere la durata di sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la regione e per ruoli qualificati.
L'orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.
I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.
Nell'arco dell'attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla regione, anche mediante convenzione e adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo professionale cui la formazione del giovane tende.
Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell'assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi.
Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività.
I giovani iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, che richiedono di partecipare all'attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati alla attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento.
I giovani che rifiutano l'avviamento all'attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista))
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