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LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1980)
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Testo in vigore dal:  12-6-1977

Art. 12


L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.
Fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 2110 del codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di Formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.