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LEGGE 31 maggio 1977, n. 247

Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal:  4-6-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, dopo l'articolo 42, il seguente:
"Art. 42-bis - (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono mediante la formazione di elenchi, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Gli elenchi di rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico e, per ciascuno di essi, il numero di codice fiscale, le generalità, il domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonché quello degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla base degli elenchi di rimborso inviati dagli uffici delle imposte, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro per le finanze, emette con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia i cui numeri identificativi sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La relativa quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro".