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LEGGE 4 aprile 1977, n. 126

Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva numero 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, al cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata.

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Testo in vigore dal:  4-5-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano svolto un'attività di lavoro indipendente nel territorio della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea concernenti il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione che:
a) al momento in cui cessano la propria attività abbiano raggiunto l'età prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni.
Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non è riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età è considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno di età;
b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della Repubblica da più di due anni, cessino di esercitarvi la propria attività a seguito di inabilità permanente al lavoro.
Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;
c) dopo tre anni d'attività e di residenza ininterrotte nel territorio della Repubblica, esercitino una attività nel territorio di un altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attività nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) come periodi di attività nel territorio della Repubblica.
Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e dell'attività di cui alla lettera a), e quello della durata della residenza di cui alla lettera b), se il coniuge del lavoratore indipendente è cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con l'interessato.