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LEGGE 23 febbraio 1977, n. 49

Norme per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  4-3-1977 al: 30-6-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Commissione nazionale per le società e la borsa autorizza lo svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso le borse valori, sentiti la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, in conformità di apposito regolamento deliberato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
La negoziazione dei titoli è effettuata per contanti e per l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle grida.
Le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attività di borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei titoli ammessi alla quotazione ufficiale.