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LEGGE 15 febbraio 1977, n. 35

Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

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Testo in vigore dal:  11-3-1977

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1977

LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO