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LEGGE 12 febbraio 1977, n. 34

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-2-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei consigli di facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse facoltà e Università e con decreto del Ministro per la pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facoltà od Università.
Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al consiglio di facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa facoltà.
Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione delle facoltà sull'affinità delle discipline.