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LEGGE 4 febbraio 1977, n. 22

Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati entro il 30 aprile 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1977

LEONE ANDREOTTI - GULLOTTI - MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO