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LEGGE 4 febbraio 1977, n. 21

Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, è elevato, a decorrere dal 1° luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.
A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge è elevato a lire 2 milioni 700.000. I vincitori di assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale.
L'aspettativa non può essere rinnovata per il biennio di proroga dell'assegno.
Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e degli assegni di cui ai precedenti commi non compete alcun altro assegno, indennità o compenso stabiliti dalle norme vigenti per coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.