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LEGGE 4 febbraio 1977, n. 20

Modifiche all'ordinamento degli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio.

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Testo in vigore dal:  1-3-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un istituto o azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
A cura dell'istituto o azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonché la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno.
All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con la indicazione del documento di identificazione personale.