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LEGGE 24 gennaio 1977, n. 14

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO