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LEGGE 12 gennaio 1977, n. 4

Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonchè degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, e modifica della composizione della commissione di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.

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Testo in vigore dal:  6-2-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sono prorogati al 31 maggio 1977.
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente:
"Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1977

LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO