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LEGGE 18 marzo 1976, n. 65

Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

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Testo in vigore dal:  1-4-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:
"La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e può provvedere alla pubblicità dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera.
È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione è chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.
Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo".