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LEGGE 30 aprile 1976, n. 386

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
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Testo in vigore dal:  23-6-1976

Art. 18


È autorizzata la spesa di lire 65 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quale contributo dello Stato per l'anno 1976, nella spesa di funzionamento degli enti indicati nel primo comma del precedente articolo 14 e dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.
È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli enti regionali di sviluppo.
Il predetto importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con deliberazione del CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A partire dall'anno 1976 e fino a quando non venga diversamente disposto con i provvedimenti da emanare ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, e della legge 22 luglio 1975, n. 382, è autorizzata la concessione di contributi in favore dell'Opera nazionale combattenti, dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e dell'ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, nella misura annua di lire 3 miliardi.