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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981)
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Testo in vigore dal:  22-8-1981
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Art. 5


Una indennità compensativa annua, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone di cui all'articolo 1, è concessa agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che provino di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi indicati nel medesimo articolo 1.
((1))

Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di forza maggiore e in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.
L'indennità compensativa può essere erogata solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti di cui al primo comma del presente articolo non è inferiore ai tre ettari.
Nella verifica di tale condizione, le regioni terranno conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive, consortili, interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.
Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestino attività lavorativa nell'azienda.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 agosto 1981, n. 423 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ridotto a due ettari."