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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981)
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Testo in vigore dal:  19-6-1976

Art. 11



Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente: "Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno".
Il secondo comma dello stesso articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione".
Analogamente, al primo comma dell'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "non superiore a lire 25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 42.060 unità di conto".
Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "non inferiore a L. 6.250.000 e non superiore a L. 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto".
Al secondo comma dell'articolo 25 della legge 9 maggio 1975, n. 153, le parole: "e comunque ad un importo massimo di L. 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto". È soppresso il secondo periodo dello stesso comma.
Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:
"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 473 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unità di conto nel primo anno, di 133 unità di conto nel secondo, di 85 unità di conto nel terzo e di 52 unità di conto nel quarto".
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune".