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LEGGE 10 maggio 1976, n. 343

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

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Testo in vigore dal:  18-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, è sostituito dai seguenti:
"Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio 1975, e per gli esercizi successivi fino al 1980, il concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito peschereccio d'impianto e di miglioramento sino al loro ammortamento e per la durata massima di anni cinque.
Il contributo sarà concesso nella misura di un punto in meno del tasso ufficiale di sconto ai pescatori singoli e nella misura di due punti in più del tasso ufficiale di sconto alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché ai pescatori singoli che offrono in demolizione naviglio vetusto per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire.
Il contributo sarà corrisposto annualmente pro rata all'istituto finanziatore".
Le lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono sostituite dalle seguenti:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di nuove unità e di nuovi galleggianti per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda fino alle 10 tonnellate;
b) miglioramento delle unità e dei galleggianti di cui alla precedente lettera a) mediante nuove installazioni per uso della pesca;".