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LEGGE 5 maggio 1976, n. 340

Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti.

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Testo in vigore dal:  18-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili.
L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE MORO - GULLOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO