stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 maggio 1976, n. 260

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  2-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonché quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE MORO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO