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LEGGE 26 aprile 1976, n. 176

Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre e dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975, in comuni della provincia di Perugia.

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Testo in vigore dal:  22-5-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1947, n. 64.
Il servizio sismico cura:
la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione sismica nazionale;
la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la elaborazione dei dati;
lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica e geotecnica dei terreni;
lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone sismiche.