stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1976, n. 118

Modifiche all'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  6-5-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il punto 6) della lettera H della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre, 1964, n. 1350, punto aggiunto con l'articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è sostituito dal seguente:
"6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di città, delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonché per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.
Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE MORO - STAMMATI - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO