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LEGGE 23 dicembre 1976, n. 874

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1984)
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Testo in vigore dal:  15-1-1977

Art. 26


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di L. 1.188.113.716.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1977.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti.