stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 ottobre 1976, n. 688

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche, verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-10-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il quinto, il sesto e il settimo comma sono sostituiti con i seguenti:
"Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente della giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.
Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso al consiglio regionale e al commissario del Governo.
Il presidente della giunta provinciale e i sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al presidente della giunta regionale";
il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:
"Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.
Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto-legge, il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma" ;
al tredicesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è altresì trasmesso per il controllo alla Corte dei conti".

All'articolo 3, quarto comma, le parole: "sei mesi", sono sostituite con le seguenti: "un anno".

All'articolo 4, secondo comma, alle parole: "ai lavoratori agricoli", è premessa la parola: "nonché".

All'articolo 6, primo comma, le parole: "pensione sociale e di rendita", sono sostituite con le seguenti: "pensione sociale o di rendita";
al secondo comma, le parole: "l'esclusione e l'esonero, che da solo e cumulati" sono sostituite con le seguenti: "l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati";
al quarto comma, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "nonché a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti".

All'articolo 7, gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:
"L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico".

All'articolo 8, secondo comma, le parole: "è attribuita in parti eguali a ciascun contitolare", sono sostituite con le seguenti: "è corrisposta previa presentazione di domanda a firma congiunta di ciascun contitolare";
gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:
"L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche".

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:
"Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande".

All'articolo 9 le parole: "far tempo", sono sostituite con le seguenti: "a far tempo".

All'articolo 12, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Ministero della sanità";
il terzo comma è soppresso.

All'articolo 13, le parole: "debitori domiciliati e residenti", sono sostituite con le seguenti: "debitori domiciliati o residenti".

All'articolo 17, il secondo comma è sostituito con il seguente:
"Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la regione sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1976

LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO