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LEGGE 19 agosto 1976, n. 568

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il funzionamento dei servizi doganali.

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Testo in vigore dal:  26-8-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente comma: "L'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:
"Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle competenze previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11, terzo comma, della legge stessa è elevato di lire 3 miliardi per il 1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di lire 850 milioni per l'anno 1977"".

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:
"All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO