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LEGGE 10 maggio 1976, n. 358

Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione.

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Testo in vigore dal:  20-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di dieci giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.
I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.
Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.
Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati".