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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981)
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Testo in vigore dal:  19-6-1976

Art. 8


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153, si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.