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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981)
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Testo in vigore dal:  19-6-1976

Art. 4


Qualora le zone di cui al precedente articolo 1 non siano dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare di vie di accesso alle aziende, di elettricità e di acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, di depuratore delle acque, la loro realizzazione dovrà essere prevista nei programmi di stralcio di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ovvero nei programmi regionali di sviluppo, che dovranno tenere anche conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 724/75 del Consiglio delle Comunità europee del 18 marzo 1975.
Annualmente le regioni trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione indicante le opere attuate ai sensi e per le finalità di cui al precedente comma, nonché gli impegni finanziari assunti per ogni zona interessata.