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LEGGE 10 maggio 1976, n. 352

Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1981)
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Testo in vigore dal:  19-6-1976

Art. 12


Le regioni possono concedere aiuti per investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.
Beneficiari degli aiuti medesimi possono essere le associazioni di operatori agricoli con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedicano la maggior parte della loro attività all'allevamento zootecnico, nonché i comuni, le comunità montante, le università agrarie, le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a questi assimilabili.
L'aiuto potrà riguardare:
a) le azioni per incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso operazioni di sistemazione, di impianto, di
concimazione e di installazione di reti irrigue o di fertirrigazione;
b) la esecuzione di opere per la costruzione o il miglioramento
delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi, nonché per i ricoveri del bestiame;
c) l'acquisto di impianti per l'essiccazione, di macchine e di
attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi;
d) la costituzione, la sistemazione ed il miglioramento dei
pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte quelle opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese le recinzioni;
e) la realizzazione e l'ammodernamento di strutture a carattere interaziendale, a servizio delle aziende con indirizzo foraggero-zootecnico;
f) l'acquisto di terreni da parte di province, comuni, comunità montane e cooperative di allevatori, se necessario, per l'attuazione degli interventi elencati nelle lettere precedenti, con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero produttivo di terre scarsamente utilizzate nonché l'acquisizione, a norma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.
La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere il quadruplo della partecipazione massima della CEE fissata in 20.000 unità di conto per singolo investimento collettivo e in 100 unità di conto per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.
L'aiuto in forma creditizia o in forma contributiva o congiuntamente non potrà superare il 75 per cento della spesa ammissibile.
I mutui a tasso agevolato possono essere concessi applicando le disposizioni più favorevoli contenute nel precedente articolo 10, primo comma, lettera a).
I premi di orientamento previsti dall'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153, possono essere estesi alle iniziative previste dal presente articolo nei limiti e con gli importi indicati nel precedente articolo 10.
In conformità a quanto disposto nei precedenti commi, le regioni determineranno le modalità e le misure degli aiuti per ogni tipo di intervento in relazione agli obiettivi indicati nei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.