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LEGGE 10 maggio 1976, n. 318

Interpretazione autentica dell'articolo 17, quinto comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e modifica dell'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernenti il personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/1978)
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Testo in vigore dal:  5-9-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, è assunto in ruolo, a decorrere dal 1 ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purché l'incarico si riferisca a posti vacanti sia dal 1 ottobre 1972.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, N. 463))
.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO