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LEGGE 5 maggio 1976, n. 247

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

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Testo in vigore dal:  1-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura del compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce Rossa italiana e con il Sovrano Ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata in L. 70.000 mensili.