stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 maggio 1976, n. 183

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-5-1976 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno


Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:
a) l'elencazione e la descrizione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;
b) le direttive generali per gli interventi finanziari ed infrastrutturali di uso collettivo necessari alla localizzazione delle attività industriali;
c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, con le relative priorità settoriali e territoriali, e per il loro coordinamento con gli interventi regionali;
d) i criteri e le priorità per la predisposizione da parte delle regioni meridionali di progetti regionali per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui all'articolo 7, lettera c);
e) l'aggiornamento e la revisione dei progetti speciali già approvati con particolare riferimento all'attività avviata, agli obiettivi da conseguire, alle dimensioni finanziarie, ai tempi di realizzazione ed alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo;
f) le direttive per l'attuazione del programma quinquennale alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati, anche in relazione al successivo articolo 9, con l'indicazione dei mezzi finanziari necessari.
Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in volta dal presidente della regione direttamente interessata.
Il programma, lo stato di attuazione e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle regioni meridionali.
Il programma impegna i Ministeri interessati, le aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.