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LEGGE 30 aprile 1976, n. 386

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
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Testo in vigore dal:  23-6-1976

Art. 12


Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.