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LEGGE 30 aprile 1976, n. 197

Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  29-5-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Concorso per trasferimento
((I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio.
Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare.
I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto))
.
I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi.
Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti.
In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire.