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LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal:  22-5-1976

Art. 14


Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e la funzionalità dei ricoveri provvisori, cui provvederà l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, nonché per la rimozione di quelli rilasciati dagli assegnatari degli alloggi, da effettuarsi a cura della sezione autonoma dell'ufficio del genio civile competente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.900 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la manutenzione e lire 900 milioni per la rimozione.
La rimozione degli alloggi rilasciati liberi dagli occupanti sarà disposta non oltre la data di approvazione del collaudo di cui all'articolo 6 della presente legge.
Il comune darà comunicazione dell'ordinanza del rilascio di cui all'articolo 6 anche all'ispettorato per le zone colpite dal terremoto.
La spesa complessiva indicata nel primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1976 e di lire 800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.