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LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  25-4-1976

Art. 2



Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 le parole "entro dieci giorni" sono sostitute con le altre "entro tre giorni";
b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";
c) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.
Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.
Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.
Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.
È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.
La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.
I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361";
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.
Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica";
e) gli articoli 11 e 12 sono abrogati;
f) il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;
2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;
3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;
4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.
I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2)";
g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati di gruppo dei candidati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio";
h) all'articolo 22 le parole "non più tardi delle ore sedici del 45° giorno antecedente" sono sostituite con le altre "dalle ore otto del 35° giorno alle ore venti del 32° giorno antecedenti";
i) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione";
l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole "dell'articolo 48" sono sostituite con le altre "dell'articolo 64";
m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo 47" sono sostituite con le altre "all'articolo 67";
n) al nono comma dell'articolo 26 le parole "dell'articolo 52" sono sostituite con le altre "dell'articolo 73";
o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole "all'articolo 48" sono sostituite con le altre "all'articolo 64".