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LEGGE 8 aprile 1976, n. 215

Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963 n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera.

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Testo in vigore dal:  29-5-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, è sostituito dal seguente:
"Il Governo ha facoltà, nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE MORO - GIOIA - RUMOR - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO