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LEGGE 5 febbraio 1976, n. 16

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.

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Testo in vigore dal:  20-2-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: "I presidenti delle corti di appello di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti:
"I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente".
All'articolo 1, secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari supplenti" sono soppresse e le parole:
"di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
All'articolo 2, le parole: "di Bologna e di Catanzaro" sono sostituite dalle altre: "di Forlì e di Palmi".
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria".
La tabella C allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

TABELLA C


Parte di provvedimento in formato grafico



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta

nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1976 LEONE MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO