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LEGGE 26 marzo 1975, n. 90

Passaggio in ruolo di operai stagionali occupati presso le agenzie dei monopoli di Stato.

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Testo in vigore dal:  27-4-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli operai, uomini e donne, assunti per lavoro di carattere stagionale dalle direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, che negli anni dal 1970 al 1974 abbiano lavorato almeno un anno e abbiano effettuato, in un anno, almeno 200 giornate lavorative, e che non abbiano raggiunto il limite di età stabilito per il pensionamento dalle leggi vigenti per i dipendenti statali, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni, attraverso concorsi che saranno banditi localmente dalle agenzie ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
L'assenza dal servizio o la ritardata assunzione in servizio per causa di malattia è considerata come presenza al lavoro.
Gli interessati devono presentare apposita domanda alla direzione generale dell'Azienda dei monopoli di Stato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.