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LEGGE 30 ottobre 1975, n. 873

Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970.

Testo in vigore dal:  10-3-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata dalla conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 14 novembre 1970.