stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1975, n. 746

Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  9-1-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per i trasporti è autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta la qualifica privata dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio S.p.a. - SACBO, sulla parte dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio di pertinenza del demanio statale diverranno di proprietà dello Stato.
I Ministri per i trasporti, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato e la SACBO alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.
La convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la SACBO di Bergamo, riguardante l'istituzione dell'aeroporto civile di Bergamo, nonché gli atti aggiuntivi occorrenti per l'esecuzione delle opere programmate, sono soggetti alla tassa fissa di registro nella misura di L. 2.000.
Non si fa luogo al rimborso dei tributi eventualmente già corrisposti.